Lo Statuto
TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione senza scopo di lucro denominata “Laboratorio Alchemico”.
L'associazione ha sede legale in Via Palmieri 19 a Milano. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
 
Art. 2 Oggetto
L'Associazione ha per scopo:
- avvicinare persone di tutte le età al mondo dell'arte contemporanea.
- fornire la possibilità a giovani artisti emergenti di esporre le proprie opere d'arte .
- permettere ai bambini di entrare in rapporto con l'arte contemporanea tramite laboratori didattici tenuti dagli artisti stessi
- sollecitare la creatività dei bambini dotando di nozioni e strumenti utili alla realizzazione di opere d'arte
- utilizzo dell'arte come strumento per acquisire conoscenze su se stessi, gli altri, il mondo; apprendere abilità.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.
 
Art. 3 Attività
Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione intende promuovere varie attività in particolare:
- la promozione dei giovani artisti emergenti che si occupano delle diverse forme d'arte visiva (pittura, scultura, illustrazione, fotografia, incisione, arte digitale, video-arte, ecc.), attraverso la realizzazione di mostre personali e collettive.
- La realizzazione di laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, tenuti dagli artisti in occasione delle loro mostre.
- promozione e organizzazione di mostre, eventi, happenings, performance, iniziative culturali, laboratori Artistici, creazione siti web, concerti, pubblicazioni e tutte le attività a scopo culturale.
 
Art.4 Durata
L'associazione ha durata illimitata.
 
Art.5 Organi dell'associazione
1) Assemblea dei soci
2) Consiglio direttivo
3) Presidente
 
 
TITOLO 2. I SOCI
 
Art. 6 Iscrizione

Possono entrare a far parte dell'Associazione Laboratorio Alchemico tutte le persone giuridiche e fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione medesima. I soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Effettivi. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
 
Art. 7 I diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno eguali diritti e cioè: diritto al voto di assemblea, diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dalla stessa; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; essere delegati ad assumere incarichi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
 
Art. 8 I doveri dei soci
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e ad eventuali contributi associativi, nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dalle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 
Art. 9 Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio fatto oggetto di provvedimento di esclusione ha la facoltà di presentare ricorso scritto entro 30gg. al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a sottoporre il contenzioso all'Assemblea dei soci che delibererà in via definitiva su di esso nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
 
 
TITOLO 3. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
 
• L'ASSEMBLEA DEI SOCI
 
Art. 11 Composizione

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. E' consentita la delega di voto ai soci. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono eccedere il numero di (2) per ogni socio. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche un organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
 
Art. 12 Competenze dell'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro tre mesi della chiusura dell'esercizio sociale, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
 
Art. 13 Competenze dell'assemblea straordinaria

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
 
Art. 14 Convocazione delle assemblee
L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate previa delibera del Consiglio Direttivo ovveru su istanza motivata del consiglio stesso di almeno 1/10 dei soci con specificazione degli argomenti da trattare. La comunicazione avviene mediante lettera raccomandata o e-mail ai soci o altro mezzo. L'avviso di convocazione sarà spedito almeno 15 giorni prima dell'assemblea e indica luogo, data, ora e l'ordine del giorno dell'assemblea stessa.
 
Art. 15 Verbalizzazione
L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente che presiede l'assemblea e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario, che provvede a trascriverli su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
 
• IL PRESIDENTE
 
Art. 16 Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente del consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea sociale.
Il presidente assolve i seguenti compiti:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
b) convoca e presiede le riunioni de consiglio direttivo dando forma esecutiva alle deliberazione dello stesso;
c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca l'assemblea sociale.In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente le sue funzione e i suoi poteri sono svolti dal Vicepresidente. Ha durata in carica di tre anni
 
• IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Art. 17 Nomina e composizione
L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci ogni 3 anni.
Il consiglio direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente il Vicepresidente e il Segretario. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.
 
Art. 18 Competenza e convocazione del consiglio
Il consiglio direttivo ha durata di tre anni e può essere rieletto.
Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione. Prima della fine del mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, oppure ogni 3 mesi su iniziativa del Presidente che lo convoca, o di almeno due consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario (o altro consigliere eventualmente nominato ad inizio della seduta) provvede a redigere Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell'oggetto della riunione; delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal segretario, che provvede a trascriverli su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Decade dal consiglio direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il consiglio direttivo inoltre:
a) cura il conseguimento dei fini statutari;
b) amministra i beni sociale e curarne l'incremento;
c) redige il rendiconto economico e finanziario;
d) delibera sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
e) provvede alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;
f) conferisce incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
g) nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
h) cura l'applicazione dei regolamenti;
i) impartisce tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
j) stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria.
 
Art. 19 Delibere del Consiglio
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Qualora un componente del consiglio direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del consiglio sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
 
Art. 22 Compensi per le Cariche Elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.
 
 
TITOLO 4. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
 
Art. 23 Costituzione del Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• Dalle quote da versarsi all'atto di iscrizione:
• Dai contributi annui ordinari;
• Dai contributi annui straordinari;
• Dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
• Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
L'Associazione esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria al raggiungimento dello scopo sociale.
 
 
TITOLO 5. L'ESERCIZIO SOCIALE
 
Art. 24 Bilanci

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo, consuntivo, devono essere predisposti dal Consiglio e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riservao capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
 
 
TITOLO 6. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
 
Art. 25 Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Le spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
TITOLO 7. RINVIO
 
Art. 26 Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
   
 
Milano, 3 giugno 2008
 
Il presidente - Vicepresidente - Consigliere
Daniela Shabnam Bonetti - Marco Garegnani - Valentino Menghi